Può succedere di trovarsi ad affrontare dei casi in cui l’imputato che assistiamo è affetto da patologie che possono incidere sulla capacità di intendere e di volere.

Ho affrontato numerosi casi che hanno coinvolto un mio assistito affetto dalla sindrome di Tourette.

Ai più questa patologia farà rievocare i classici esempi di quelle persone colte da un irrefrenabile impulso di emettere suoni o fare dei gesti inconsulti, muovendo bruscamente i propri arti o altre parti del corpo.

Ebbene, la sindrome di Tourette non si limita a questi fastidiosi sintomi. Nelle sue varie manifestazioni, questa malattia è, talvolta, in grado di spingere le persone a commettere delle azioni che non vorrebbero fare, limitando grandemente o, in altre occasioni, escludendo completamente la capacità di volere dell’agente.

Al ragazzo che assisto dal mese di agosto 2021, oltre ad essere affetto da questa esasperante e faticosissima malattia, è stato diagnosticato un lieve ritardo di mente (un deficit dell’apprendimento) ed è dipendente dalle sostanze stupefacenti, in particolare dalla cocaina.

La combinazione di tutte queste patologie ha fatto sì che, almeno nel suo primo giudizio per il reato di furto con strappo, il ragazzo venisse dichiarato non colpevole in quanto totalmente incapace di volere.

Tuttavia, nei successivi giudizi (almeno quindici), si è manifestata un’alternanza, decisamente imprevedibile, di pronunce in cui, in taluni casi, lo stesso veniva dichiarato parzialmente capace, in altre totalmente incapace ed in altre ancora addirittura pienamente in sé al momento dell’azione (compos sui).

Potete immaginare il mio totale stupore nel sentire la lettura delle pronunce dei vari Giudici di volta in volta incontrati. Non riuscivo a spiegarmi come fosse possibile che l’incapacità di volere del ragazzo venisse, a seconda del procedimento, confermata o meno.

Tale alternanza di sentenze mi spingeva a chiedere aiuto ad una consulente tecnica di parte.

Da qui il primo problema, a quale tipo di specialista rivolgersi? Difatti, sin dall’inizio gli esperti del CSM (Centro Salute Mentale), come anche numerosi professionisti che hanno svolto il ruolo di perito nei processi da cui è stato attinto il ragazzo, rappresentava che la complessità del quadro clinico del ragazzo richiedesse approfondimenti da parte di numerosi specialisti. Stesso motivo per cui le sue cure sarebbero dovute essere affidate ad un Comunità specializzata nell’affrontare disturbi cc.dd. da doppia diagnosi.

La mia scelta, a seguito del consiglio di un perito che aveva valutato il mio assistito al suo primo procedimento, è ricaduta su un medico legale che fosse in grado, in collaborazione con il perito nominato per il nuovo processo, di decifrare la capacità di intendere e di volere del ragazzo al momento dei fatti.

Come ci insegna la giurisprudenza, insieme alla scienza medica, ai fini della dichiarazione di incapacità dell’imputato per un determinato fatto non è necessario che il vizio di mente che affligge lo stesso attenga a tutte le aree del “cervello”. Ciò che rileva ai fini della totale esclusione della capacità di intendere O di volere di una persona è come la stessa patologia (psichica, psicologica o sociologica) incida ai fini di un totale impedimento di orientarsi e di agire nel mondo in quel preciso momento in cui si svolge un’azione. Ragion per cui un cleptomane, ad esempio, nel momento in cui è travolto dalla sua patologia, sarà certamente esentato da responsabilità penale nel caso in cui si renda autore di un furto. In questo caso, infatti, il soggetto non può dirsi totalmente privo di consapevolezza: la persona è lucida, è in grado di ragionare orientandosi normalmente nel mondo. Tuttavia, quella stessa persona non è padrona del proprio agire, perché sarà irrefrenabilmente colta dalla volontà di sottrarre ed impossessarsi di qualcosa che non è suo. Quindi, nonostante questi sia cosciente, non può definirsi COMPOS SUI, ovvero “padrone del suo agire”.

Allo stesso modo, l’ipotetico soggetto affetto dalla predetta patologia sarà certamente punibile se, in preda ad un attacco di cleptomania, dovesse uccidere una persona, oppure appiccare un incendio o rendere una falsa testimonianza. Questo perché la sua patologia non ha nulla a che fare con le menzionate ipotesi di reato.

Tale ragionamento può essere esteso a qualsiasi altra patologia.

Nel caso della sindrome di Tourette, il mio sforzo è stato, ed è tuttora, quello di dimostrare che il mio assistito non sia padrone delle proprie azioni violente o furtive (a seconda dell’ipotesi criminosa imputata) a lui contestate. La sua fragilità – tale da soffrire del condizionamento esterno delle persone che cercano di approfittarsi di lui influenzandolo negativamente –, la sua assuefazione dalle sostanze stupefacenti, la sua incapacità di ricostruire rapidamente le situazioni, tanto da avere difficoltà a cogliere l’ingiustizia delle proprie azioni, dovevano essere la leva per far comprendere ai giudicanti la fragilità del ragazzo.

Sebbene la richiesta di riconoscere l’infermità del ragazzo sia stata accolta in una buona parte dei processi, in altri la stessa veniva rigettata.

Una primordiale spiegazione per quest’ultime pronunce si trovava nella tipologia dei reati commessi dall’imputato. Ed invero, l’autorità giudiziaria ha spesso riconosciuto l’incapacità totale di volere del ragazzo nelle vicende in cui questi si sia reso autore di reati a tutela del patrimonio. L’incapacità di controllarsi del ragazzo che non fosse accompagnata da un atteggiamento violento, ha suscitato un atteggiamento di benevolenza da parte dei Giudici del Tribunale che hanno fondato le loro pronunce assolutorie sui rilievi dei periti specialisti.

Al contrario, laddove vi sia stato un suo atteggiamento violento, sfociato in aggressioni o rapine, le pronunce non sono andate oltre una parziale incapacità di volere.

Sebbene abbia compreso le ragioni di tali pronunce condannatorie, non posso non rilevare l’incoerenza delle stesse rispetto a quello assolutorie.

Le patologie del ragazzo sono chiare ai periti i quali hanno, dal primo momento, confermato che la loro combinazione ha un vero e proprio effetto “bomba” sulla sua capacità di autodeterminazione ma, soprattutto, di autocontrollo.

Il soggetto deve essere inquadrato come fragile, incapace di sopportare le situazioni di insofferenza. In altre parole, quando il ragazzo non può fare ciò che vuole ha accessi di rabbia, di discontrollo delle proprie azioni e diventa violento.

Allora come è possibile che allo stesso non venga riconosciuta l’incapacità totale per quelle condotte sussumibili sotto i reati di lesioni, violenza e minaccia contro i pubblici ufficiali o rapina.

I casi di rapina da cui lo stesso è stato attinto vertevano, tutti, sulla ricerca di denaro per acquistare la sostanza stupefacente da cui lo stesso è dipendente. Non è forse la tipica condizione di insofferenza dovuta all’astinenza che genera un irrefrenabile bisogno di entrarne in possesso anche ricorrendo alla violenza?

Peraltro il ragazzo commetteva rapina di poche centinaia di Euro (150 ad esempio), completamente illogiche: lo stesso avrebbe potuto assicurarsi più denaro per poter acquistare con regolarità la sostanza; oppure avrebbe potuto rubare direttamente la droga agli acquirenti.

Chiaramente, l’agire illogico dello stesso non è he un altro segno del suo totale stato di stordimento che non gli permette di ragionare. Detto in altre parole, il ragazzo quando agisce non in sé.

Condizione che degenerava completamente presso la REMS dove veniva mandato in misura di sicurezza.    

REMS significa “Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza”. Sono strutture sanitarie residenziali che ospitano persone affette da disturbi mentali e che sono state ritenute pericolose socialmente, anche se non ritenute imputabili per i reati commessi.

In tali strutture i ragazzi devono essere curati o, meglio ancora, riabilitati. Il personale dovrebbe sostenerli con dei programmi funzionali alla loro reintroduzione nella società.

Sfortunatamente tali strutture non hanno le risorse per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il ragazzo al suo interno non ha ricevuto il sostegno sperato ed il suo atteggiamento ha finito per divenire ostile alle guardie giurate ed ai dottori che prestano servizio nella struttura. Ovviamente la sua condotta trovava spiegazione, anche in quel caso, nel suo quadro patologico. Insofferenza alla situazione, dipendenza alla sostanza stupefacente, incapacità di gestire la rabbia. Tutto ciò abbinato allo stordimento di una terapia somministrata con un dosaggio molto forte proprio per contenere i suoi agiti.

Tali condotte venivano denunciati dai direttori della REMS, portando a diverse imputazioni di violenze contro le guardie giurate, contro i dottori, danneggiamenti della mobilia e delle suppellettili della struttura, oltre a minacce anche nei confronti degli altri residenti della struttura.

Il Giudice del dibattimento, a seguito della nomina di un perito, dell’escussione del nostro consulente tecnico, medico legale, e dell’esame delle persone della struttura coinvolte nelle vicende, si pronunciava emettendo una sentenza di assoluzione dell’imputato.

Ad oggi siamo in attesa della motivazione che potrebbe dare ulteriori spunti di riflessioni per la difesa del ragazzo nei restanti procedimenti penali ancora pendenti.

Lascia un commento o contattami per eventuali spunti di riflessione.

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