LA LEGGE

La successione delle leggi n. 103/2017 (c.d. legge Orlando), n. 3/2019 (c.d. legge spazzacorrotti o Bonafede), n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia) in materia di prescrizione: quando si prescrivono i reati commessi dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017 La legge n. 103/2017 (c.d. Legge Orlando), per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (dal 3 agosto 2017), modificando l’art. 159, comma 2, c.p., aveva introdotto una nuova ipotesi di sospensione del termine di prescrizione, decorrente dalla scadenza del termine di deposito della sentenza di condanna di primo o secondo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo, per un tempo non superiore ad 1 anno e 6 mesi per ciascun ulteriore grado di giudizio. La legge n. 3/2019 (c.d. legge Bonafede o “spazzacorrotti”) aveva modificato a sua volta il comma 2 dell’art. 159 c.p. stabilendo che per tutti i reati commessi dall’1° gennaio 2020 il corso della prescrizione sarebbe rimasto sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna. La legge n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia) ha a sua volta abrogato il comma 2 dell’art. 159 c.p. introducendo l’art. 161-bis c.p. che prevede la definitiva cessazione del corso della prescrizione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado; ha introdotto l’istituto della c.d. improcedibilità ai sensi dell’art. 344-bis c.p. limitandone l’operatività ai soli procedimenti di impugnazioni che hanno ad oggetto reati commessi a fare data dall’1° gennaio 2020, facendo venir meno le modifiche introdotte dalla legge Bonafede..

Considerazioni in ordine alle tre leggi e riflessione sull’istituto della successione delle leggi del tempo. Può parlarsi di effetto abrogativo?

Innanzitutto, occorre considerare che le tre leggi che si sono succedute nel tempo (legge Orlando, Bonafede e Cartabia) sono intervenute tutte sul solo istituto della sospensione del termine di prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza di primo o di secondo grado. Invero, la legge n. 103/2017 ha introdotto l’istituto, inserendo i commi 2, 3 e 4 nell’art. 159 c.p. La legge n. 3/2019 ha modificato l’istituto, abrogando i commi 3 e 4 dell’art. 159 c.p., e, modificando il comma 2, stabilendo che queste disposizioni sarebbero entrate in vigore dall’1° agosto 2020. La legge n. 134/2021, infine, ha definitivamente abrogato l’istituto, eliminando il comma 2 dell’art. 159 c.p.; ha modificato l’art. 160 c.p., prevedendo nuovamente il decreto penale di condanna come atto interruttivo della prescrizione; ha introdotto con l’art. 161-bis c.p. il nuovo istituto della cessazione del corso della prescrizione; ha, da ultimo, introdotto il nuovo istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai sensi dell’art. 344-bis c.p.p. Questo nuovo istituto, però, si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a fare data dall’1° gennaio 2020.

Effetti della successione delle leggi nel tempo

Orbene, con riferimento all’istituto della sospensione del termine di prescrizione del reato per effetto della pronuncia della sentenza di primo e di secondo grado, introdotto dalla legge Orlando, la I Sezione della Corte di Cassazione penale ha individuato un unico fenomeno successorio normativo fra le tre leggi suddette: la legge Orlando lo ha introdotto per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore; la legge Bonafede lo ha modificato (con una norma non applicabile retroattivamente trattandosi di una norma di sfavore); la legge Cartabia lo ha definitivamente abrogato (con una norma entrata in vigore formalmente dal 18.10.2021). La legge c.d. Cartabia non si è limitata all’abrogazione dell’istituto in esame, ha poi introdotto due nuovi istituti, l’uno di carattere sostanziale (la cessazione del corso della prescrizione di cui all’art. 161-bis c.p.), l’altro di tipo processuale (l’improcedibilità di cui all’art. 344-bis c.p.p.). I due istituti sono strettamente connessi tra loro, poiché il primo fa cessare definitivamente la prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado, mentre il secondo introduce l’improcedibilità per i giudizi di impugnazione. In buona sostanza, è indubbio che, sulla base di un’interpretazione logica e sistematica, l’operatività della disposizione di cui all’art. 161-bis c.p., determinando un trattamento in malam partem per l’imputato, non può che assumere efficacia in relazione ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, va ancorata all’operatività della norma di cui all’art. 344-bis c.p.p., e, dunque, esplica i suoi effetti con riferimento a tutti i reati commessi dall’1 gennaio 2020 in poi, rispetto ai quali, pertanto, non è immaginabile nei giudizi di impugnazione la contemporanea decorrenza del corso della prescrizione e del termine di improcedibilità.

CONCLUSIONI

Volendo, in conclusione, tirare le somme: per tutti i reati commessi dall’1 gennaio 2020 in poi la prescrizione decorre fino alla sentenza di primo grado. Per i successivi gradi di giudizio cede il passo all’improcedibilità. Per tutti i reati commessi fino al 31 dicembre 2019, la norma di cui all’art. 161-bis c.p. (che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado), introdotta con la legge c.d. Cartabia, non può trovare applicazione, poiché in ogni caso produttiva di effetti in malam partem; l’art. 344-bis  c.p.p. (prevede l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Tale articolo prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscano cause di improcedibilità dell’azione penale (si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla L. 89/2001 per i rispettivi gradi di giudizio). I predetti termini possono essere prorogati nel caso di giudizi particolarmente complesso o per reati di particolare gravità.) è efficace solo per i procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi dall’1 gennaio 2020; il comma 2 dell’art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla legge c.d. Orlando e poi modificato dalla legge c.d. Bonafede, è stato abrogato dalla legge c.d. Cartabia (e con esso anche i commi 3 e 4, originariamente inseriti dalla legge c.d. Orlando, per effetto già della legge c.d. Bonafede). Dunque, per tutti i reati commessi fino al 31 dicembre 2019 la prescrizione è disciplinata in toto dalla legge ex Cirielli (anche per quanto concerne il dies a quo della decorrenza per il reato continuato), poiché, nel succedersi delle leggi nel tempo, l’istituto della sospensione del termine di prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza di primo e secondo grado è stato infine abrogato, e questa abrogazione costituisce, alla fine del percorso di modica normativa, un intervento legislativo che riverbera i suoi effetti in bonam partem retroattivamente, anche rispetto a quei reati per i quali la legge c.d. Orlando in parte qua avrebbe operato, ove non modificata ed infine abrogata. In buona sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dall’opposto orientamento esegetico, non si è verificato alcun fenomeno successorio legislativo tra l’istituto della cessazione del corso della prescrizione di cui all’art. 161-bis c.p. e quello della sospensione del corso della prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza di primo o secondo grado, poiché quest’ultimo, come modificato dalla legge c.d. Bonafede, è stato definitivamente abrogato dalla legge c.d. Cartabia, ed il primo, ancorato com’è alla contemporanea introduzione dell’istituto processuale dell’improcedibilità, opera solo in relazione a quei reati per i quali vige quest’ultimo istituto.

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