IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA SUL LUOGO DI LAVORO

Il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., pur essendo per sua natura e collocazione nel Codice volta a salvaguardare il gruppo familiare o convivente da comportamenti lesivi, è stata più volte oggetto di interpretazione estensiva inerentemente al concetto di “famiglia”. In tale ottica i Giudici di Legittimità hanno avuto la possibilità di ampliare l’ambito di applicazione della norma penale, precedentemente circoscritto alla sola comunità familiare, prendendo in considerazione la natura del contesto interpersonale caratterizzante l’ambiente in cui si esplicano le condotte vessatorie o lesive. Ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti diventa dirimente il tratto della “para-familiarità” del contesto.

  • Quando l’ambiente di lavoro può essere definito “para-familiare”

In ordine alla definizione di para-familiarità, pur non esistendo una norma di legge che ne stabilisca con chiarezza e tassatività i tratti distintivi, la Corte di Cassazione si è espressa sulle principali peculiarità che deve presentare un ambiente lavorativo per essere “assimilato” ad un contesto “familiare”: “per la sottoposizione di una persona all’autorità di un’altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita (anche lavorativa) proprie e comuni alle comunità familiari, non ultimo per l’affidamento, la fiducia e le aspettative del sottoposto rispetto all’azione di chi ha ed esercita su di lui l’autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità ed informalità” (Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2014, n. 53416). Altro aspetto determinante è quello dell’intensità e della natura della relazione interpersonale  fra il datore di lavoro ed il dipendente: quasi una soggezione psicologica tra la vittima ed il reo, dato dalla tipologia di lavoro prestato o dalla struttura organizzativa dell’ambiente lavorativo. Data la difficoltà di dimostrare lo stato di soggezione mentale patita dalla presunta vittima del reato in esame nell’ambito del contesto lavorativo, i Giudici di legittimità hanno individuato una serie di elementi utili a riconoscere o ad escludere il carattere para-familiare dell’ambiente lavorativo. È stata esclusa la para-familiarità da tutti quei contesti definiti dalla Suprema Corte quali “normale realtà aziendale”, laddove un’organizzazione sia, in altre parole, fondata sull’impersonalità (Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2016, n. 23358). Il numero limitato dell’organico di un’azienda assume rilevanza in un’ottica fiduciaria del rapporto tra datore di lavoro e dipendente, e sull’informalità nelle relazioni professionali, caratteri tipici del consorzio familiare. Infine, è da analizzarsi – nel caso di piccole o medie imprese – il complesso delle dinamiche relazionali di rilievo che intercorrono tra il datore di lavoro e il lavoratore vittima delle condotte lesive, che possono sostanziarsi nella “sottoposizione di una persona all’autorità di un’altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita (anche lavorativa) proprie e comuni alle comunità familiari  (Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 26594).

  • Quando assume rilevanza penale il “mobbing”.

In giurisprudenza è ormai consolidato il principio secondo cui anche una pluralità di atti leciti, ma attuati sulla base di un disegno vessatorio finalizzato all’emarginazione ed alla mortificazione delle capacità professionali di un dipendente, rientrano – considerati nel loro insieme – nella pratica del mobbing. Dal punto di vista della rilevanza penale, parlando ora quindi di atti illeciti anche quando considerati singolarmente, le pratiche persecutorie possano integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. “esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra e dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia” (Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 26594). Diversamente, qualora l’ambiente di lavoro dovesse rivelarsi di natura tutt’altro che para-familiare (per esempio nel caso di un’azienda di notevoli dimensioni e fortemente spersonalizzata), non potrà dirsi integrato il reato di cui all’art. 572 c.p., tuttavia si potrà optare per una, eventuale, diversa qualificazione della fattispecie criminosa (vedi atti persecutori ex art. 612 bis c.p.).  Vedi caso esemplificativo esaminato dalla Cassazione Cassazione penale sez. VI – 14/06/2023, n. 38306

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