È legittima la costituzione di parte civile all’udienza fissata per la decisione sull’istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 458 bis c.p.p.
La Cassazione sezione III con la sentenza numero 38513 del 21 ottobre 2024 ha stabilito che è ammessa la costituzione di parte civile nell’udienza fissata, ai sensi dell’articolo 458-bis c.p.p., per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell’articolo 456, comma secondo, c.p.p., con la conseguenza che è pertanto legittima la condanna dell’imputato, disposta con la sentenza ex articolo 444 c.p.p., al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile.
L’art. 444, comma 2, c.p.p disciplina la decisione sulla richiesta di applicazione della pena concordata dalle parti e stabilisce che, in caso di costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda ma l’imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile stessa.
Le SS.UU. si erano già espresse sulla questione con la decisione n. 47803/2008. Si chiedeva alla Suprema Corte di Cassazione di chiarire “se fosse ammissibile la costituzione di parte civile nell’udienza fissata a norma dell’art 447 c.p.p. a seguito di presentazione della richiesta di applicazione della pena in fase di indagini preliminari”, con il conseguente potere del giudice di provvedere sulle spese della relativa costituzione.
Il Supremo Collegio aveva negato tale possibilità poiché il danneggiato dal reato era a conoscenza sin da subito dell’oggetto del giudizio, ristretto alla decisione sull’accoglibilità della richiesta di applicazione della pena su cui è intervenuto l’accordo tra imputato e pubblico ministero, e pertanto non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile.
Invero, in tali ipotesi, l’iter processuale di cui agli artt. 446 e 458 c.p.p. (opposizione a decreto penale di condanna e giudizio immediato) prevedeva che, con la richiesta di definizione del procedimento con rito alternativo, il G.I.P. fissasse l’udienza per la decisione, il cui oggetto era limitato alla verifica dell’accordo tra le parti e non poteva avere una conclusione diversa dall’accoglimento/rigetto della richiesta stessa.
Sennonché, le considerazioni svolte possono dirsi superate in seguito all’interpolazione normativa operata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma “Cartabia”).
In particolare, la nuova previsione di cui all’art. 458 bis c.p.p., che disciplina l’ipotesi di applicazione della pena a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, dispone il necessario svolgimento dell’udienza per la decisione sulla richiesta formulata dall’imputato e che della stessa ne venga dato avviso alla persona offesa.
Il secondo comma, poi, prevede che alla medesima udienza – in caso di esito negativo della richiesta di applicazione della pena – l’imputato possa presentare ulteriori richieste di riti speciali, in particolare la sospensione del procedimento con messa alla prova e il giudizio abbreviato. Risulterà, dunque, evidente che l’udienza in esame potrebbe avere esiti diversi rispetto alla disciplina previgente. La persona offesa dal reato dovrà, pertanto, necessariamente presenziare all’udienza posto che l’eventuale mancato accoglimento della richiesta di patteggiamento formulata dall’imputato avrebbe l’effetto di far proseguire il giudizio penale, legittimando la parte civile ad esercitare le proprie pretese in quella sede.