La differenza tra omicidio volontario ed omicidio preterintenzionale

Il caso Willy Monteiro Duarte

L’omicidio di Willy Monteiro Duarte è uno dei delitti più noti e discussi in Italia degli ultimi anni.

Nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, Willy, un giovane di 21 anni, italiano di origini capoverdiane, è rimasto ucciso mentre cercava di difendere un amico durante una rissa scoppiata, per motivi futili, fuori da un locale a Colleferro, una località in provincia di Roma.

Willy Monteiro Duarte era nato a Roma il 20 gennaio 1999 da genitori originari di Capo Verde. È cresciuto tra Como e Paliano, aveva frequentato l’istituto alberghiero e lavorava come aiuto-cuoco in una struttura alberghiera vicino a Roma. Era descritto come un ragazzo solare, generoso e senza precedenti penali. Post mortem gli è stata conferita la medaglia d’oro al valor civile per il gesto di altruismo che gli è costato la vita.

Il fatto

Intorno alle 3:00 del mattino, davanti ad un pub in piazza Oberdan a Colleferro, è scoppiata una lite tra due gruppi: uno di Paliano (amici di Willy) e uno di Artena. La rissa è iniziata per futili motivi, si parla di molestie ad una ragazza e di spostamenti di sedie all’interno del locale.

Willy si trovava lì per caso, era uscito a mangiare un kebab dopo il lavoro e ha visto il suo amico Federico Zurma (o Samuele secondo alcune ricostruzioni) a terra dopo esser stato colpito con un pugno da un altro ragazzo (il Belleggia). Willy si è avvicinato solo per aiutarlo a rialzarsi e allontanarlo dalla mischia. In quel momento è stato aggredito da un gruppo di quattro giovani di Artena, che verranno poi identificati nei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

L’aggressione nei confronti di Willy è durata circa 40 secondi: secondo le testimonianze il ragazzo avrebbe ricevuto diversi pugni e calci (anche alla testa, al collo, al torace e all’addome) mentre era a terra. Willy è crollato in arresto cardiaco ed è morto poco dopo in ospedale per politrauma. L’autopsia confermerà che i colpi sono stati estremamente violenti e mirati.

I quattro ragazzi sono stati arrestati nelle ore successive. I fratelli Bianchi ed il Pincarelli sono finiti in carcere, mentre il Belleggia veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il processo e le condanne

Il processo si è svolto presso la Corte d’Assise di Frosinone e ha avuto diversi gradi di giudizio:

Il Primo grado (luglio 2022) si è concluso con la pena dell’ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, 23 anni di reclusione per Francesco Belleggia e 21 anni di reclusione per Mario Pincarelli. L’accusa è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L’elemento soggettivo è costituito dal dolo eventuale, ovvero i quattro ragazzi avrebbero agito accettando il rischio di uccidere Willy.

In sede di Appello, tenutosi nel mese di luglio 2023, le pene per i fratelli Bianchi sono state ridotte a 24 anni di reclusione per ciascuno, con riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza all’aggravante dei futili motivi.

La Corte di Cassazione, aprile 2024, ha confermato le responsabilità di tutti e quattro gli imputati per l’omicidio di Willy, ma ha annullato parzialmente la sentenza per Marco e Gabriele Bianchi sulla concessione delle attenuanti generiche, ordinando un nuovo appello (appello bis).

All’Appello bis (marzo 2025) la Corte d’Assise di Appello di Roma condannava nuovamente Marco Bianchi all’ergastolo e suo fratello Gabriele Bianchi, a cui venivano riconosciute le attenuanti generiche, a 28 anni di reclusione.

La Corte di Cassazione (novembre 2025) ha confermato la sentenza della Corte di Appello relativamente alla pena dell’ergastolo per Marco Bianchi e disposto un terzo appello (appello ter) solo per Gabriele Bianchi sulla questione delle attenuanti generiche. Le condanne di Belleggia (23 anni) e Pincarelli (21 anni) sono definitive da tempo.

A gennaio 2026 sono state depositate le motivazioni della Cassazione sull’appello bis: i giudici hanno sottolineato la mancanza di ravvedimento da parte dei fratelli Bianchi e la gravità del loro comportamento prima, durante e dopo il fatto.

Nel processo per Gabriele Bianchi (appello ter) dell’8 giugno 2026 la Corte d’Assise d’Appello di Roma lo ha condannato all’ergastolo. La difesa del ragazzo ha già annunciato il ricorso alla Suprema Corte. Per rendere definitiva la pena si dovrà attendere la pronuncia finale della Corte di Cassazione.

Analisi dei reati per cui sono stati condannati

Il reato principale contestato e confermato in tutti i gradi di giudizio è l’omicidio volontario (art. 575 c.p.), aggravato dai futili motivi e commesso in concorso di persone (art. 110, 577, comma 1 n. 4, in rel. all’art. 61 n. 1 c.p.).

Secondo i Giudici non si sarebbe trattato di un semplice “pestaggio finito male”, ma di un’azione in cui sarebbe ravvisabile il dolo eventuale. In altre parole il soggetto attivo del reato si sarebbe rappresentato la possibilità concreta che la sua azione avrebbe potuto causare la morte della persona offesa, ciononostante ha agito accettando questo rischio (nel caso di specie si parla di una “furia cieca” e colpi mirati al torace e al collo, come emerso dalle testimonianze e dall’autopsia).

Richieste di riqualificazione delle difese

Gli Avvocati difensori dei fratelli Bianchi hanno sempre sostenuto, in via principale, l’assoluzione nella formula “non hanno commesso il fatto” in quanto i due imputati non avrebbero inferto il calcio mortale che ha causato la morte di Willy, e, in subordine, la riqualificazione del reato da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.).

La linea difensiva e le motivazioni per la riqualificazione

I difensori degli imputati, detto in maniera estremamente sintetica, hanno, dapprima, contestato la puntuale ricostruzioni dei fatti operata in giudizio. Le principali doglianze vertevano sull’attendibilità delle dichiarazioni rese in giudizio, sia in ragione della confusione creatasi al momento del fatto sia delle distonie tra le diverse versioni rese dai singoli testimoni escussi nella fase istruttoria.

Altro elemento fondamentale su cui hanno preteso chiarezza gli Avvocati dei quattro imputati è la reale causa del decesso di Willy. Sono state, invero, rassegnate diverse conclusioni dai singoli consulenti tecnici sulla causa determinante l’evento morte della vittima. 

Quanto alla sussistenza dell’aggravante dell’aver agito per futili motivi di cui all’art. 61 n. 1 c.p., le difese hanno evidenziato come l’intervento dei fratelli Bianchi fosse stato sollecitato dalle chiamate dei loro amici coinvolti nel litigio, che gli avrebbero fatto credere di trovarsi in un concreto stato di pericolo.   

Sul piano dell’elemento soggettivo è stato sostenuto che il dolo non sarebbe mai esistito (neanche quello eventuale): i fratelli Bianchi volevano solo “dare una lezione” o percuotere i ragazzi intervenuti nella rissa, senza rappresentarsi né accettare la morte come possibile conseguenza. Il pestaggio era una rissa degenerata, non un’azione diretta a uccidere; le testimonianze erano contraddittorie e suggestionate; i fratelli Bianchi non sarebbero gli autori del calcio decisivo al petto di Willy, difatti Gabriele Bianchi ha sostenuto di aver colpito un’altra persona, Samuele Cenciarelli.

La decisione

Come già premesso, tutte le corti (primo grado, Appello, Cassazione) hanno respinto la riqualificazione in omicidio preterintenzionale. Hanno ritenuto provata la volontà omicida, o quanto meno l’accettazione consapevole del rischio di morte, in ragione delle modalità brutali del pestaggio, della dinamica dei colpi e della personalità violenta dei fratelli Bianchi, praticanti la disciplina MMA (Arti Marziali Miste). La riqualificazione è stata ritenuta infondata e la condanna è rimasta quella per omicidio volontario.

Differenza tra dolo eventuale e preterintenzione

La differenza tra dolo eventuale e preterintenzione (o omicidio preterintenzionale) è uno dei temi più delicati e dibattuti del diritto penale italiano, soprattutto nell’ambito dei reati contro la vita e l’incolumità personale. La distinzione è cruciale perché cambia la qualificazione del reato (omicidio volontario ed omicidio preterintenzionale) e, di conseguenza, la pena.

Partendo dalla definizione generale del dolo, l’art. 43 del codice penale stabilisce che il delitto è doloso quando l’evento dannoso o pericoloso è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Si parla, invece, di dolo eventuale, forma indiretta di dolo, in tutti quei casi in cui l’agente non voglia direttamente che l’evento del reato si realizzi, ma se lo rappresenta come possibile e, pur di non rinunciare alla propria condotta, accetta il rischio che si verifichi (“costi quel che costi”, “se succede pazienza”). C’è un’adesione psicologica all’eventualità che l’evento più grave si concretizzi.

La preterintenzione, solitamente individuata quale terza species della colpevolezza, è a sua volta disciplinata dal nostro codice penale. L’art. 43 c.p. stabilisce: il delitto è preterintenzionale quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. L’agente vuole un reato minore (es. percosse o lesioni), ma si verifica un evento più grave, la morte, che non ha voluto neppure nella forma eventuale.

L’art. 575 c.p. disciplina l’omicidio, mentre all’art. 584 c.p. è delineato l’omicidio preterintenzionale.

Qualora l’azione del soggetto attivo del reato sia sorretta dall’elemento soggettivo del dolo eventuale, a configurarsi sarà l’omicidio volontario art. 575 c.p. Diversamente, nel caso in cui l’evento morte vada oltre l’intenzione dell’agente, si configurerà la fattispecie dell’omicidio preterintenzionale prevista dall’art. 584 c.p.

Come detto, per la distinzione delle due figure di reato gioca un ruolo fondamentale la volontà rispetto alla realizzazione dell’evento morte: a) nel caso del dolo eventuale l’agente prevede la morte come possibile e la accetta in una forma di vera e propria adesione psicologica al rischio; b) nell’omicidio preterintenzionale l’agente non vuole la morte, neppure come possibile: la morte è un esito che va “oltre l’intenzione”.

A questo proposito la giurisprudenza ha inteso la preterintenzione come una forma di colpevolezza composta dal dolo e dalla colpa, scindendo in due momenti distinti la condotta del reato di omicidio preterintenzionale: le percosse e le lesioni  sarebbero sorrette dal dolo dell’agente, mentre l’evento morte si verrebbe a verificare per una colpa in concreto del soggetto agente. Tale teoria è stata spesso criticata dalla dottrina che ha sostenuto, in primo luogo, che così facendo si andrebbe a punire l’autore del reato per non aver commesso correttamente il reato originariamente voluto (lesioni o percosse) e, in secondo luogo, verrebbe meno la figura della preterintenzione. Ad ogni buon conto, rimane valido l’assunto per cui l’evento del reato sia stato provocato non “con”, non “contro”, ma “oltre” l’intenzione del suo autore.   

La differenza fra le due figure criminose risiede anche nella condotta di reato: per l’omicidio sorretto dal dolo eventuale la condotta dell’agente può essere diretta a qualsiasi scopo, anche lesivo, ma con un’accettazione del rischio letale. Per l’omicidio preterintenzionale, invece, la condotta è diretta solo a percuotere o ad offendere la persona offesa. La morte è una conseguenza non voluta.

I giudici valutano le modalità brutali, il numero dei colpi, i punti vitali colpiti, l’esperienza dell’agente (nel caso di specie i fratelli Bianchi erano praticanti la disciplina delle Arti Marziali Miste), l’insistenza nell’azione e il contesto.

Il discrimine chiave secondo la Corte di Cassazione

La linea di confine principale è la seguente:

Se l’agente, durante un pestaggio, si rappresenta la possibilità concreta che la vittima possa morire e agisce comunque, accettando quel rischio, si configura il dolo eventuale, e dunque, l’omicidio volontario.

Se invece l’agente vuole solo “dare una lezione”, percuotere o ferire la vittima, senza alcuna accettazione psicologica della morte (neppure eventuale), allora si ha preterintenzione: omicidio preterintenzionale.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che non basta il dolo eventuale delle lesioni/percosse per configurare automaticamente la preterintenzione: se c’è accettazione del rischio morte, il reato è costituito dal dolo diretto (omicidio volontario). Il dolo eventuale è incompatibile con la preterintenzione proprio perché quest’ultima presuppone la totale assenza di volontà omicida, anche indiretta.

Confine sottile con la colpa cosciente

Dolo eventuale: “Potrebbe succedere la morte… e va bene, procedo lo stesso”.

Colpa cosciente: “Potrebbe succedere la morte… ma sono convinto che non succederà” (confida nell’evitabilità).

Nel caso concreto del pestaggio di Willy Monteiro Duarte, le sentenze (fino alla Cassazione) hanno ritenuto che la condotta dei fratelli Bianchi fosse accompagnata dal dolo eventuale: nonostante non volessero “direttamente” uccidere, con la furia dei colpi, le tecniche di arti marziali e l’insistenza sul corpo a terra, si sono rappresentati pienamente e hanno consapevolmente accettato il rischio di provocare la morte del ragazzo. Per questo è stato escluso l’omicidio preterintenzionale.

Principale caso di esclusione del giudizio abbreviato per i reati di omicidio

Non è possibile chiedere il rito abbreviato quando il delitto di omicidio (o altra fattispecie) è punito con la pena dell’ergastolo (art. 438, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33).

Questa esclusione è stata più volte ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 260/2020 e, da ultimo, Sent. n. 2 del 2025).

L’ergastolo scatta nelle ipotesi più gravi di omicidio volontario (art. 575 c.p.) quando ricorrono circostanze aggravanti che rendono la pena edittale perpetua. I principali casi sono:

  • Omicidio aggravato dall’art. 577 c.p. (omicidio “qualificato” o “premeditato” in senso ampio):
  1. a) Con premeditazione (art. 577, comma 1, n. 3).
  2. b) Contro l’ascendente o il discendente.
  3. c) Con sevizie o con crudeltà verso la vittima.
  4. d) Con futili motivi o motivi abietti in alcune combinazioni particolarmente gravi.
  5. e) Con l’uso di armi in circostanze aggravanti specifiche.
  • Omicidio aggravato dall’art. 576 c.p. (in concorso con altre circostanze, ad esempio in occasione di rapina, estorsione, sequestro di persona, violenza sessuale, ecc.).
  • Omicidio in concorso di persone quando le aggravanti rendono applicabile l’ergastolo a tutti o ad alcuni imputati.

Nel caso concreto dei fratelli Bianchi, la condanna definitiva è quella dell’ergastolo per Marco Bianchi (confermato in Cassazione) e per Gabriele (da confermare in Cassazione). In queste ipotesi non era possibile avanzare richiesta di rito abbreviato proprio perché la pena edittale prevista era (ed è) l’ergastolo.

Non è necessario che sussistano entrambe le aggravanti citate (motivi abietti/futili e sevizie/crudeltà) per l’applicazione dell’ergastolo. 

Tuttavia, la giurisprudenza sottolinea che tale aggravante può essere mitigata dal giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti generiche (ex art. 69 c.p.), potendo portare a una pena diversa dall’ergastolo in casi specifici. 

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