Misure cautelari
Aree di competenza
Le misure cautelari
Trattasi di temporanee limitazioni della libertà fisica e giuridica del soggetto a cui vengono applicate. La loro finalità, come deducibile dal nome, è quella di tutelare delle precise esigenze cautelari previste dall’art. 274 del codice di procedura penale, a partire dalla fase delle indagini preliminari. Si badi bene che non si tratta di un’anticipazione della condanna nei confronti di un indagato non ancora definitivamente giudicato da un Tribunale, posto che tale istituto prescinde dalla finalità rieducativa costituzionalmente intrinseca alla pena.
Sono richieste dal PM al GIP il quale decide se applicarle o meno.
Diversamente, al PM ed alla polizia è consentito applicare solo le cc.dd. misure precautelari, anticipatorie dell’intervento del GIP (arresto e fermo).
Le misure cautelari possono essere personali, quando incidono sulla persona, o reali (il sequestro ad esempio) su un bene (mobile o immobile).
Le misure cautelari personali si suddividono in
- coercitive (ovvero incidenti sulla libertà personale o la libertà di movimento);
- interdittive ovvero che incidono sulla sfera giuridica del soggetto.
L’applicazione di queste misure è, di norma, eccezionale, posto che hanno la capacità di comprimere in maniera rilevante la libertà individuale. In particolare i presupposti sono:
- la gravità del delitto;
- i gravi indizi di colpevolezza ovvero la presenza non già di prove ma di prove indiziarie;
- la presenza, come già anticipato, di precise esigenze cautelari:
- pericolo di inquinamento probatorioovvero la necessità di salvaguardare le fonti delle prove (cose o persone che siano) che dovranno essere assunte durante il processo. Il pericolo deve essere ATTUALE E CONCRETO e deve trovare fondamento su CIRCOSTANZE DI FATTO che devono essere indicate dal Giudice a pena di nullità del provvedimento. Tale esigenza è temporanea e quindi il Giudice deve indicare la durata della misura;
- il pericolo di fuga. Rappresentabile solo nel caso di reati punibili con una pena superiore ad anni due.
- il pericolo di reiterazione di reati.
Al di fuori di tali requisiti le misure NON POSSONO ESSERE APPLICATE.
Qualsiasi sia il reato per il quale si procede e qualunque sia la gravità dello stesso.
La misura è legittima fino a quando permangono le condizioni di cui sopra e possono essere sostituite anche di ufficio.
Per quanto attiene alle misure cautelari reali si distinguono:
- il sequestro conservativo, che trova applicazione quando vi è una “fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”;
- il sequestro preventivo, allorquando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.
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Delitti contro la famiglia e la persona
Coinvolgono la violazione dei legami familiari, spesso mettendo in pericolo la sicurezza, l’integrità o i diritti dei membri della famiglia.
Delitti contro il patrimonio
Puniscono quei soggetti le cui condotte vengono poste in essere con lo specifico intento di trarre un ingiusto profitto ai danni di un’altra persona.
Violenza sessuale
“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.
Reati in materia di stupefacenti
La legislazione di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 309/1990. L’art. 73 “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti”.
Reati tributari
I reati tributari sono disciplinati nel decreto legislativo 74/2000, in cui sono previste le singole fattispecie e le relative pene.
D.LGS. 231/01
L’introduzione del D.lgs. n. 231/2001 ha dato origine ad una svolta epocale per il diritto d’impresa, rendendo possibile l’attribuzione di una vera e propria responsabilità amministrativa e/o penale in capo alle società.
