Violenza sessuale
Aree di competenza
La violenza sessuale
Art.609-bis c.p. “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
Si definisce atto sessuale ogni indebita invasione della sfera sessuale di chi subisce la violenza.
Per “atto sessuale” non si intendono solo le condotte afferenti l’apparato genitale ma tutte le altre parti del corpo considerate erogene ( toccamenti, palpeggiamenti ecc.) ed in grado di stimolare un qualsivoglia sentimento di eccitazione dell’istinto sessuale. La condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, anche solo fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale.
È configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale, quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. Il bene giuridico tutelato è quindi quello della libertà personale di una persona assolutamente contraria ad ogni contatto (non necessariamente la congiunzione carnale). Il reato è configurabile anche all’interno di un rapporto di coppia: non esiste un diritto all’amplesso.
Si ha violenza sessuale quando vi è un costringimento fisico o psichico idoneo a incidere sulla capacità di autodeterminazione del partner e quando vi è la consapevolezza del rifiuto chiaramente percepibile all’atto sessuale da parte del partner.
La maggior parte delle persone coinvolte nella qualità di “indagato” in un procedimento penale per violenza sessuale è convinta di non essere responsabile per questo reato non avendo avuto rapporti sessuali con la persona offesa denunciante l’abuso. Ebbene, come preliminarmente spiegato, il concetto di violenza sessuale è stato enormemente esteso negli anni dalla giurisprudenza di merito, con la conseguenza che i procedimenti per questa fattispecie criminosa hanno raggiunto numeri preoccupanti.
L’informazione in ambito di questo reato e la promozione di una vera e propria educazione sul rispetto della “libertà sessuale dell’altro” sono diventate tematiche fondamentali all’interno della società.
Delitti contro la famiglia e la persona
Coinvolgono la violazione dei legami familiari, spesso mettendo in pericolo la sicurezza, l’integrità o i diritti dei membri della famiglia.
Delitti contro il patrimonio
Puniscono quei soggetti le cui condotte vengono poste in essere con lo specifico intento di trarre un ingiusto profitto ai danni di un’altra persona.
Reati in materia stupefacenti
Legislazione di riferimento: D.P.R. 309/1990. L’art. 73 “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti”.
Reati tributari
I reati tributari sono disciplinati nel decreto legislativo 74/2000, in cui sono previste le singole fattispecie e le relative pene.
Misure cautelari
Trattasi di temporanee limitazioni della libertà fisica e giuridica del soggetto a cui vengono applicate.
D.LGS. 231/01
L’introduzione del D.lgs. n. 231/2001 ha dato origine ad una svolta epocale per il diritto d’impresa, rendendo possibile l’attribuzione di una vera e propria responsabilità amministrativa e/o penale in capo alle società.
